Assegno di divorzio e il tenore di vita, c’è ancora correlazione?

Assegno di divorzio e il tenore di vita, c’è ancora correlazione?

Se ne è parlato molto in quest'ultimo periodo, il “pregresso tenore di vita” cancellato dalla pronuncia della Cassazione nelle sentenze di divorzio, in altre parole la Cassazione ha stabilito che in caso di divorzio, l’assegno di divorzio non debba più essere calcolato  sul tenore di vita goduto durante il matrimonio ma sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

Si legge ovunque ormai che la Cassazione ha rivoluzionato i presupposti per ottenere l’assegno di divorzio. In effetti già da qualche tempo l’orientamento dei Tribunali pareva mutare in tal senso . E con la sentenza n° 11504 depositata il 10 maggio 2017, la Cassazione ha reso una pronucia epocale ritenendo che l’assegno di divorzio non debba piu’ essere calcolato (come ormai succedeva da 30 anni) sul tenore di vita goduto durante il matrimonio ma sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

L’assegno di divorzio non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente ovvero, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, capacità e possibilità di lavoro personale e la stabile disponibilità di un’abitazione.

Il presupposto dell’attribuzione è dunque la mancanza di adeguati mezzi economici da parte dell’altro coniuge o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive. Una volta valutata la presenza della suddetta condizione si valutano i seguenti parametri: le condizioni dei coniugi; le ragioni della decisione; il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio; redditi di entrambi; la durata del matrimonio.

La Suprema Corte non ha precisato quale sia la soglia oltre la quale si possa parlare di indipendenza che, probabilmente, sarà compito dei singoli giudici individuare.

Ritengo pero’ che occorra essere cauti nel valutare un deposito delle modifiche delle condizioni di divorzio soprattutto perché la sentenza è stata emessa da una sezione semplice della Corte di Cassazione in contrasto con le Sezioni Unite di decine di anni fa. Potrebbero far seguito quindi altre sentenze di segno opposto e la questione potrebbe nuovamente tornare davanti alle Sezioni Unite.

Inoltre le situazioni andranno valutate, come sempre accade, in riferimento al caso concreto.

Personalmente non ritengo giusto che chi pensi di “ aver appeso il cappello” debba essere mantenuta/o per tutta la vita ma neppure che la moglie/ marito che abbia sacrificato carriera e vita personale per dedicarsi unicamente alla famiglia debba essere liquidata dal coniuge  con una stretta di mano…

Va ricordato comunque che quanto sopra detto vale solo in riferimento all’ex coniuge e non ai figli nei confronti dei quali è la legge che assicura il mantenimento dello tenore di vita che gli stessi avevano durante la convivenza con mamma e papà.

In conclusione penso sia una partita ancora tutta da giocare a dispetto delle notizie circolanti sui media!

Maria Antonietta Amenta

Avv. Maria Antonietta Amenta

(Diritto Civile – Diritto di Famiglia)

 

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