Diritti e doveri dei Nonni

Diritti e doveri dei Nonni

I nonni: da sempre colonne portanti nelle famiglie, hanno tutta una legislazione che li riguarda. Il nipotino vuole stare con loro anche se i genitori sono separati o lontano dai figli? Ebbene si, può "pretenderlo" perché un suo diritto. Ma non solo, i nonni hanno l'obbligo di mantenimento dei nipoti se i genitori non sono in grado di fare ciò.

Oggi il ruolo che i nonni svolgono nella maggior parte delle famiglie è una preziosa risorsa non solo in termini di cura e assistenza ai nipoti ma anche per l’apporto finanziario che spesso offrono alle famiglie (basti pensare al  risparmio voce baby sitter…).

ll rapporto di parentela tra nonno e nipote sussiste nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, al di fuori del matrimonio e quando il nipote sia figlio adottivo (la legge ha definitivamente eliminata la differenza tra figli legittimi e naturali ).

Il codice civile all’art. 317 bis comma 1 c.c. espressamente prevede che «gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni»; inoltre, nel caso in cui si verifichi la disgregazione del nucleo familiare si prevede in capo ai nipoti «il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» (art. 337 ter comma 1 c.c.).

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Voglio il nonno!

Fino al 2006 l’unico aspetto del rapporto tra nonni e nipoti regolato dalla legge era l’obbligo sussidiario,  dall’art. 148 c.c. di mantenerli laddove i loro genitori non potessero. Viene quindi introdotto con la  L. 54/2006 il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, pure in caso di separazione dei genitori.

Successivamente il d.lgs 154/2013 modificando l’art. 317 bis c.c. ha introdotto, a fianco del diritto dei minori già sancito dalla riforma del 2006, un corrispondente autonomo diritto degli ascendenti alla conservazione del legame, individuando nel Tribunale per i minorenni, il giudice competente ad emettere i provvedimenti a tutela di tale diritto.

La riforma della filiazione, compiuta dal d. lgs n° 154/2013  attraverso la riformulazione dell’art. 317 bis c.c. ha per la prima volta sancito un diritto soggettivo degli ascendenti, stabilendo che gli stessi «hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni» e che «l’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore».

La legge tende a proteggere solo il bene del minore, l’interesse del nonno a veder tutelato il proprio rapporto col nipote può essere accolto dal giudice solo nella misura in cui la rottura del legame abbia avuto ripercussioni negative sullo sviluppo e crescita del minore medesimo. Dunque si dovrà stabilire se l’interruzione o la riduzione delle frequentazioni con i nonni, voluta dai genitori, abbia inciso o possa incidere negativamente o meno, sullo sviluppo del bambino.

Diversi sono i casi che possono giustificare limiti all’esercizio del diritto degli ascendenti ad avere rapporti regolari con i nipoti. Un primo caso è la sostituzione del ruolo genitoriale ossia l’ipotesi che vede l’ascendente arrogarsi prerogative tipiche del padre o della madre, vanificandone l’attività educativa o svilendone la funzione. Un altro caso è quello dell’ascendente che profitti degli incontri con il minore per denigrare l’una o l’altra figura genitoriale, ad esempio prendendo posizione su fatti controversi che hanno portato madre e padre a separarsi.

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Mantenimento dei nipoti.

L’art. 148 c.c. dopo aver stabilito che i genitori devono  adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, aggiunge che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

L’obbligazione degli ascendenti è pertanto sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, e non opera quando uno di essi è inadempiente e l’altro sia in grado di mantenerli. Si tratta di un obbligo tuttavia che non nasce nel momento in cui i genitori, senza giustificazione, non provvedano al mantenimento dei figli nonostante ne abbiano la possibilità, ma solo nel caso di una reale ed effettiva incapacità da parte di entrambi di provvedere ai loro doveri. Pertanto il fatto che un solo genitore si sia reso inadempiente non farà sorgere automaticamente il dovere di contribuzione nei confronti del nonno. La seconda parte del già citato articolo disciplina il procedimento urgente volto ad ottenere, in caso di inadempienza, che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata direttamente a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.

La giurisprudenza ha ampiamente avuto modo di chiarire che tale procedimento è applicabile anche agli ascendenti. Ma quando, esattamente, sussiste l'obbligo di concorso degli ascendenti ? Lo chiarisce nel 2014, il Tribunale di Parma. I casi sono i seguenti: impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori: l'”oggettività” si ravvisa quando l'inadempimento dipenda dalla mancanza di disponibilità finanziaria, ad es. per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica; omissione volontaria (e dunque rifiuto) da parte di entrambi i genitori; omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l'altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli. Tra gli ascendenti, l'onere di mantenimento dei nipoti può poi essere ripartito in proporzione alle rispettive capacità economico patrimoniali; e può assolvere valore anche il mantenimento “indiretto” fornito ai nipoti, ad esempio il fatto di averli accolti in casa a vivere insieme al genitore.

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Anche la Corte di Strasburgo in materia di diritti dei nonni ha modo di affermare importanti principi di diritto. La Corte stima applicabile, nel caso sottopostole da due nonni italiani  l’art. 8 CEDU, in merito al diritto al rispetto della vita familiare.

Non esiste dice la Corte un diritto assoluto dei nonni a frequentare i nipoti; esiste, tuttavia, un dovere delle Autorità di riconoscerlo e tutelarlo in modo effettivo e celere.  Quindi sia a livello di diritto interno che internazionale, è dunque condiviso il riconoscimento del ruolo dell’ascendente nella vita del minore; ruolo che non può limitarsi, tout court, a un “diritto di visita” ma deve essere interpretato come “diritto a una relazione”. Deve, cioè, potersi consentire ai nipoti di trascorrere con i nonni dei tempi adeguati garantendo dove possibile una certa continuità di vita, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica.

Maria Antonietta Amenta

Avv. Maria Antonietta Amenta

(Diritto Civile – Diritto di Famiglia)

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3 Risposta

  1. Gentile Avvocato,
    avrei un quesito da porle.
    Nè io nè la mia compagna abbiamo rapporti col padre di lei da anni a causa di comportamenti inaccettabili e pericolosi (ma mai denunciati solo per evitare di continuare ad avere a che fare con lui). Ora la mia compagna è incinta:
    1- lui ha il diritto di conoscere nostro figlio?
    2- noi abbiamo l’obbligo di comunicargli la nascita del nipote?

    Non si può fare nulla per evitare di avere a che fare ancora con lui?
    Possibile che i genitori possano divorziare e i figli vittime dei loro comportamenti non possano “divorziare” da uno dei genitori? E se lei cambiasse cognome? Non sappiamo che pesci pigliare..

    La ringrazio anticipatamente, spero sappia darci qualche consiglio perché vorremmo vivere serenamente questo periodo.

  2. mio figlio è separato dalla compagnadi Bologna ora vive a Modena per lavoro veniva a trovarmi con la mia nipotina di quasi 3 e mezzo e giocavamo, ridevamo, facevamo tante cose belle. Ora non la vedo da più di un mese (la madre non me la porta in quanto è mio figlio che lo deve fare e non possiamo andarla a trovare perchè non vuole nessuno (questo anche prima della loro separazione).
    Io e mio marito ne soffriamo la vorrei vedere anche un paio d’ore a casa nostra quando mio figlio è a casa di pomeriggio. Mi impediscono di andare a prenderla all’asilo. Abbiamo anche comprato il seggiolino apposito. non so a chi rivolgermi non so come dobbiamo comportarci. E’ la mia unica nipote e quando mio figlio è venuto a vivere con noi per 6 mesi e poi si è trasferito perchè operatore del 118 di Modena. Ora come dobbiamo comportarci e non possiamo permetterci un avvocato.
    Mirella Nicotera

  3. Buongiorno , invece io ho il caso al contrario e rarissimo, i nonni non vogliono vedere la nipote .
    Io mi trovo davanti a una situazione molto imbarazzante che non sapró che dire a mia figlia che ha due anni .
    Legalmente posso agire in qulche maniera ?

    Andrea Izzo

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