Novita’ in materia di congedo di maternità …. cosa cambia?

Novita’ in materia di congedo di maternità …. cosa cambia?

La legge di bilancio 2019 introduce importanti novità in materia di congedo di maternità ed astensione obbligatoria.

In particolare le donne lavoratrici e che godranno di buona salute sino al momento del parto, potranno scegliere di continuare a lavorare sino al giorno dell’evento, e fruire dei 5 mesi di astensione obbligatoria successivamente. La novità è frutto di un emendamento proposto dalla Lega e che va a modificare il testo unico in materia di maternità, il D.lgs. 151/2001 (Testo Unico). In estrema sintesi, il nuovo congedo di maternità prevede quanto segue:

  1. astensione nei due mesi precedenti il del parto e nei tre successivi: ipotesi già prevista dall’articolo 16 della legge 151/2001 e che rimane l’ipotesi principale. Continua quindi ad operare il divieto di adibire al lavoro le donne incinte in prossimità del parto.

Sulla base della nuova disciplina le future mamme, a condizione di godere di buona salute, potranno scegliere di articolare l’astensione di 5 mesi come segue:

  1. astensione nel mese antecedente il parto e nei quattro successivi: ipotesi prevista dall’articolo 20 del Testo Unico, previa presentazione di una certificazione che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

oppure

  1. astensione nei cinque mesi successivi al parto: è la nuova opzione, che modifica l’articolo 16 del Testo Unico. La lavoratrice, in alternativa alle due ipotesi sopra riportate, potrà astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso. Anche in questo caso, previa presentazione di una certificazione che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

Dal punto di vista operativo, la nuova ipotesi del congedo di maternità seguirà tutte le regole già previste dalle attuali leggi sulla maternità obbligatoria: la retribuzione è fissata all’80% dello stipendio, a meno che i contratti collettivi non prevedano un’ipotesi migliorativa (spesso, l’indennità è al 100%). Il periodo di maternità viene considerato a tutti gli effetti un periodo di lavoro (sul fronte degli scatti di anzianità, contributi per la pensione, tredicesima mensilità, ferie) e, nel corso del suo svolgimento, permane il divieto di utilizzare ferie o permessi che potranno essere fruiti all’esaurimento dei cinque mesi. Sul punto non si è ancora pronunciato l’INPS che ha, tuttavia, anticipato la pubblicazione di una specifica circolare entro il mese di gennaio 2019.

 

Approfondimento a cura di Avv. Domenica Cotroneo Linkedin: linkedin.com/in/domenica-cotroneo-a7392225

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