Divorzio breve, cosa cambia?

Divorzio breve, cosa cambia?

Nelle ultime settimane le notizie in merito al divorzio breve - quali novità?

I tempi di attesa per il divorzio si sono ridotti anche nel nostro paese. I coniugi infatti a seguito della Legge n° 55/2015 possono divorziare trascorsi 6 mesi (se hanno optato per una separazione consensuale) altrimenti 1 anno (in caso di separazione giudiziale) indipendentemente dalla presenza o meno di figli minori. Il termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (anche in caso di separazione giudiziale trasformata poi in consensuale) ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati o ancora dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione raggiunto davanti all’Ufficiale dello Stato civile . Viene inoltre con la stessa legge anticipato lo scioglimento della comunione sui beni nel momento in cui il Giudice autorizza a vivere separati ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.

Tutte le disposizioni previste si applicano anche ai procedimenti in corso.

La recente legge sul cd “divorzio breve “ ha pero’ lasciato agli operatori del diritto qualche lacuna da colmare. Infatti è apparsa subito la necessità, visti i tempi dei nostri Tribunali, di disciplinare il caso in cui la domanda giudiziale di divorzio venga presentata nel momento in cui ancora pende il procedimento di separazione giudiziale. A tal fine, la Sezione IX Civile del Tribunale di Milano ha emesso qualche giorno fa una delibera per disciplinare i criteri interni di assegnazione dei fascicoli di divorzio: nel caso in cui la domanda di divorzio venga presentata quando ancora pende il procedimento di separazione giudiziale, il fascicolo verrà assegnato allo stesso giudice. Secondo i giudici della Sezione, si tratta dell’unica scelta «idonea a garantire una gestione razionale ed efficiente (nonché celere) del contenzioso matrimoniale».
Ricordo comunque che recentemente sono stati introdotti strumenti alternativi alla definizione contenziosa delle controversie tra coniugi. In particolare è di recente emanazione la Legge che disciplina la negoziazione assistita che permette ai coniugi di accordarsi con l’ausilio dei rispettivi legali raggiungendo un accordo ed evitando cosi’ il ricorso all’autorità giurisdizionale. L’accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati e il procedimento è soggetto a termini e condizioni meglio previste nella Legge . Altro strumento alternativo alla procedura giudiziale è il procedimento dinnanzi all’ufficiale dello stato civile entrato in vigore lo scorso 11 dicembre 2014. Da tale data i coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile (Sindaco), un accordo per ottenere il divorzio.

Maria Antonietta Amenta

Avv. Maria Antonietta Amenta

(Diritto Civile – Diritto di Famiglia)

 

 

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