Affido Condiviso – Il diritto all’ascolto del minore

Affido Condiviso – Il diritto all’ascolto del minore

L’art. 155 sexies, 1 comma, cod. civ., introdotto con la legge dell’ “affido condiviso” ed applicabile a tutte le controversie in materia di separazione dei coniugi-genitori), testualmente recita:« il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».

In caso di omesso ascolto, il giudice è tenuto a motivare, e che in difetto di motivazione sul punto, dovrà ritenersi la nullità dell’intero procedimento per violazione dell’art. 111 Cost. (in questo senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione22238/2009). Con la L. 219 del 2012 intervenuta in punto di riconoscimento di ‘figli naturali’ ed emanata allo scopo di procedere all’equiparazione giuridica di essi ai figli legittimi , si sono introdotti alcuni articoli, tra cui l’art. 315 bis cc. intitolato ‘diritti e doveri del figlio’ che testualmente, al 3° comma, recita: «il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano».

Il diritto all’ascolto del minore, non viene riconosciuto solo nell’ambito dei giudizi di separazione (o, di divorzio), ma con riferimento a tutte le questioni e alle procedure che lo riguardano, compreso l' affido condiviso

Il D.Lgs 154/2013 (entrato in vigore il 07/02/2014, introduce, tra gli altri, l‘art. 336 bis cod. civ., intitolato espressamente ‘ascolto del minore‘, che testualmente dispone: «il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato». Circa l’applicazione del diritto all’ascolto del minore a tutti i procedimenti (che lo riguardano), va segnalato che con il D.Lgs 154/2013 in discorso, è stato anche introdotto l’art. 337 bis cc secondo il quale, sotto il titolo ‘ambito di applicazione‘ è espressamente dichiarata l’applicabilità del principio ai procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ed ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

A riguardo dell'affido condiviso, infine, va segnalata la novità ulteriore che con il D.Lgs 154/2013 viene introdotto anche l’art. 337 octies cc secondo il quale «nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo».

Ma l’ascolto/audizione del minore non riguarda in realtà tutti i procedimenti attinenti al minore stesso. Secondo le prime pronunce di merito (Tribunale Milano 20/3/2014) occorre procedere all’ascolto del minore solo al momento di assumere decisioni relative a questioni di natura non economica. Secondo la pronuncia le modifiche introdotte con il Decreto legislativo 154/2013 hanno previsto l'ascolto dello stesso, solo per le questioni afferenti le scelte di vita (affido condiviso) e di studio e non abbiano, viceversa, introdotto la necessarietà dell'ascolto anche per le ulteriori questioni, quelle afferenti l'ambito più "economico", come quello della gestione dell'impresa o dell'amministrazione del patrimonio.

Secondo poi la giurisprudenzail giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell’ascolto sconsiglino.

Tale principio è ribadito anche dalla Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 (ratificata con l. n. 77/2003) e dall’art. 155 sexies c.c. che, pur considerando l’audizione adempimento necessario nelle procedure che riguardino i minori, tuttavia, lo escludono, se lo stesso è “in contrasto con gli interessi superiori del minore: dunque, senza alcun automatismo”.

L’ ascolto non va operato tutte le volte in cui esso sia ritenuto inopportuno, in ragione dell’età o del grado di maturità del minore o per altre circostanze, le quali palesino come l’ascolto sarebbe, piuttosto, pregiudizievole per l’interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, secondo la specifica motivazione che il giudice del merito dovrà enunciare”.

Maria Antonietta Amenta

Avv. Maria Antonietta Amenta

(Diritto Civile – Diritto di Famiglia)

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