Mamma & Lavoro

Maternità e licenziamento

Il licenziamento per una donna in maternità è vietato per legge. Quando si presenta, però, a volte può nascondere forme di discriminazione. Vi spieghiamo come far valere i vostri diritti se venite licenziate.

Qualcuno ha scritto che “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”. Nonostante ciò, condizioni che sarebbero accettabili in situazioni normali, possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento. Si tratta di situazioni assai delicate, in cui molte attività lavorative possono costituire per la donna motivo di pregiudizio. A questo scopo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle lavoratrici madri. La donna che lavora ha diritto alla conservazione del posto durante la gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino. Questo è quanto sancisce il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (D.L. n. 151/2001), che è poi la normativa di riferimento. Essa garantisce il diritto di conservare il posto e, salvo espressa rinuncia della donna, di essere reintegrata alle mansioni che svolgeva prima di andare in aspettativa o a mansioni equivalenti. Non appena sia verificato lo stato oggettivo di gravidanza, scatta il divieto di licenziamento. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento per maternità, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo alcuni casi particolari previsti per legge. In caso di licenziamento per maternità, quindi, la donna ha diritto al ripristino del suo posto di lavoro. Suo obbligo è quello di presentare entro 90 giorni un certificato medico da cui risulti che era incinta al momento in cui è stato interrotto il rapporto di lavoro. Insieme al già citato D.L. n. 151/2001 è il caso di ricordare anche il D.L. 188/2007, poi abrogato. Il suo scopo era di impedire, o quanto meno ridurre, la brutta pratica di far sottoscrivere alle donne le dimissioni in via preventiva al momento dell'assunzione, da utilizzare in caso la lavoratrice fosse rimasta incinta. In ogni caso esiste una procedura ufficiale sulla convalida delle dimissioni in caso di licenziamento per maternità, formalizzata per tutelare le lavoratrici. E’ stata ridefinita nella lettera circolare del 26 febbraio 2009 diffusa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al cui portale vi rimandiamo per ulteriori chiarimenti in proposito.

Dal sito dell’INAIL potete scaricare vario materiale informativo sui diritti delle lavoratrici. Nel nostro caso vi segnaliamo l’agile opuscolo intitolato “Quando arriva un bambino”, in cui un capitolo è dedicato proprio al licenziamento per maternità. Per una trattazione dettagliata sul tema del licenziamento per maternità visitate anche il sito del Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro della ULSS 20 della Città di Verona. Nella sezione ‘Il cittadino e l’impresa’ cliccate su ‘Argomenti di interesse’ e poi entrate nella scheda ‘Tutela delle lavoratrici madri’, dove sarete guidati in un percorso ricco di informazioni e approfondimenti. Infine anche in Portalavoro, a cura della Regione Lazio, potrete trovare molte utili notizie. Andate nella sezione ‘Rapporti di lavoro: schede di sintesi’ e poi cliccate su ‘Lavoro delle donne’; qui troverete alcuni link su argomenti relativi al rapporto fra maternità e mondo del lavoro. Nel nostro caso specifico, però, ci interessa in particolare la scheda ‘Maternità: licenziamento, dimissioni, diritto rientro’, cui vi rimandiamo per maggiori dettagli normativi. Quando la tutela della maternità diventa un’optional non resta che informarsi, per evitare situazioni di disagio sul posto di lavoro.

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